Statuto

STATUTO

Art.1) STATUTO
E’ costituito un consorzio fra artigiani appartenenti alla categoria degli installatori d’impianti elettrici, denominato: “C.A.E. Consorzio Artigiani Elettrici” con sede a Bergamo (BG), Via Torretta n. 12.

SCOPI

Art.2) SCOPI
Il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di:
a) favorire l’aggregazione fra gli imprenditori artigiani della categoria;
b) gestire i rapporti con i fornitori, conducendo le opportune trattative per ottenere le condizioni d’acquisto più convenienti per i consorziati;
c) curare la contrattazione e l’acquisizíone di lavoro da ripartire fra le imprese consorziate, mediante la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e private;
d) ricercare e/o incrementare le opportunità di lavoro all’estero;
e) organizzare e coordinare gruppi omogenei di aziende consorziate che siano interessate alla certificazione ISO 9000;
f) instaurare, a beneficio dei consorziati, rapporti di consulenza con esperti delle discipline che rivestono particolare importanza per la categoria;
g) promuovere la professionalità delle imprese consorziate, curando l’informazione e la formazione sia dei titolari che dei loro dipendenti;
h) realizzare un mutuo scambio di esperienze fra i consorziati, nell’ambito del settore artigianale, al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze che consenta a tutti di attingere alle esperienze più interessanti e di evitare errori già evidenziati da altri;
i) attuare iniziative tendenti a ottenere, da parte degli organismi pubblici e delle organizzazioni di categoria, un’attenzione adeguata ai problemi del settore e alle esigenze degli artigiani soci del consorzio, i quali possano così accedere a tutte le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e della Regione;
j) migliorare le condizioni economiche dei consorziati, prestando garanzie e fideiussioni a istituti di credito finanziari e favorendo l’accesso al credito agevolato ordinario anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni;
k) svolgere opera di monitoraggio per la ricerca delle opportunità di lavoro sul territorio;
l) istituire e organizzare servizi a beneficio dei consorziati, quali noleggio di apparecchiature e attrezzature, tramite adeguati investimenti;
m) acquistare, costruire, vendere immobili, a seconda e in dipendenza delle necessità e delle convenienze del consorzio e/o delle imprese consorziate;
n) promuovere la pubblicità collettiva e ogni altra iniziativa atta a affermare l’immagine del consorzio nei riguardi della categoria, dell’opinione pubblica e degli organismi pubblici e privati interessati, dotandosi eventualmente, a seguito di delibera assembleare, di un proprio marchio;
o) compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese l’apertura di conti correnti bancari, l’emissione di cambiali e l’assunzione di mutui ipotecari, avvalendosi sia del credito agevolato, previsto dalle leggi vigenti, che del credito ordinario, nonché delle anticipazioni e dei prestiti dei consorziati;
p) svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Il consorzio si prefigge altresì ogni iniziativa diretta allo sviluppo dell’artigianato e alla valorizzazione delle attività artigiane, secondo quanto previsto dalle vigenti normative che disciplinano il settore relativo. In relazione agli scopi sopra elencati il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle normative europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali che sono compatibili con la sua natura.

DURATA

Art.3) DURATA
Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolto anticipatamente nei modi indicati dall’art. 26 e può essere prorogato con delibera dell’assemblea straordinaria.

NUMERO DEI CONSORZIATI

Art.4) NUMERO DEI CONSORZIATI
Il numero minimo dei consorziati è di cinque unità, il massimo è illimitato.
La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20% del capitale consortile.

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art.5) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, danno mandato all’ufficio di cui al successivo articolo 14 di agire, a seguito di richiesta da essi di volta in volta avanzata, in loro nome e per loro conto, nei limiti indicati dal presente contratto.
Si obbligano inoltre:
a) ad attenersi alle delibere e alle convenzioni creditizie da loro richieste al consorzio, e da esso concluse, nel migliore dei modi e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
b) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del consorzio, disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, e di trasmettere a esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
c) a corrispondere regolarmente al consorzio i contributi e pagare le penalità come previsto dal presente statuto, e a rimborsare le spese sostenute dal consorzio nel loro interesse, nonché a risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze;
d) a osservare lo statuto, le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del consorzio.

AMMISSIONE DEI NUOVI CONSORZIATI

Art.6) AMMISSIONE DEI NUOVI CONSORZIATI
Possono chiedere di far parte del consorzio gli imprenditori appartenenti alla categoria degli installatori d’impianti elettrici che siano iscritti negli albi delle imprese artigiane delle province della Lombardia, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano falliti e non siano interdetti o inabilitati.
Possono altresì richiedere di aderire al consorzio le imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal C. I.P.I. purché queste non risultino in numero superiore ad un terzo dei consorziati.
L’ammissione al consorzio è fatta su domanda scritta dell’interessato, diretta al Consiglio Direttivo, con la quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarle nella loro integrità.
Essa dovrà inoltre contenere l’esatta denominazione dell’impresa e la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l’attività effettivamente svolta e l’indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta, e inoltre dovrà confermare la dichiarazione di mandato di cui al primo comma dell’art. 5.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
La delibera che respinga la domanda di ammissione non è soggetta a impugnativa.
Il consorziato ammesso, entro cinque giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del consorzio, dovrà versare gli importi del contributo al fondo consortile, dell’eventuale quota d’ingresso determinata dall’Assemblea e del contributo dovuto per le spese generali di cui all’art. 13.

RECESSO

Art.7) RECESSO
Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal consorzio purché abbia assolto gli obblighi consortili di qualsiasi genere; il recesso deve essere comunicato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione.
La dichiarazione di revoca del mandato all’ufficio equivale al recesso dal consorzio.

ESCLUSIONE

Art.8) ESCLUSIONE
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato che abbia perduto anche un solo requisito prescritto per l’ammissione al consorzio o che si sia reso insolvente verso il consorzio o che non abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal consorzio, per grave inosservanza delle disposizioni di statuto e delle deliberazione degli organi del consorzio, o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Art.9) TRASFERIMENTO DI AZIENDA
In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto fra vivi il nuovo titolare dell’impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:
1) l’impresa nella sua nuova forma abbia i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
2) il subentro sia deliberato dal Consiglio Direttivo.

NOTIFICHE

Art.10) NOTIFICHE
Le deliberazioni relative alle esclusioni dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.
Entro trenta giorni dalla data della notifica le delíberazioni possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria.
Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma l’impugnativa davanti all’autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

RIMBORSI

Art.11) RIMBORSI
I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio, sono responsabili verso il consorzio e verso terzi, nei modi indicati dall’articolo 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.
Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell’impresa sarà rimborsata la quota del fondo consortile da lui o dal suo dante causa versata, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali per la quota di competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio compresa la quota a suo carico per l’eventuale reintegro del fondo consortile.
Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall’adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

FONDO CONSORTILE

Art.12) FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito:
a) dal contributo di 500.000 lire (258,23 euro) pagato da ciascuno dei consorziati all’atto dell’iscrizione al consorzio;
b) dall’importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili e da eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall’assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva;
c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, pubblici e/o privati.
L’ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall’Assemblea ordinaria.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso terzi.

CONTRIBUTI

Art.13) CONTRIBUTI
L’Assemblea ordinaria può deliberare, determinandone l’importo, l’onere del contributo d’una quota d’ingresso per i nuovi ammessi al consorzio; l’ammontare di tale contributo, conferito in conto capitale, potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea ordinaria.
Ogni consorziato dovrà versare, anche periodicamente, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e gestione.
L’ammontare del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo, tenendo fermo il principio che l’esercizio dovrà chiudersi senza avanzi o disavanzi di gestione.
Il consorziato dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese sostenute per l’esecuzione di particolari prestazioni da lui stesso richieste e non previste dall’art. 2 del presente statuto.
Le somme derivanti da eventuali avanzi di gestione non potranno essere in alcun modo ripartite fra i consorziati, sia durante la vita del consorzio che all’atto dello scioglimento, ma dovranno essere destinate a riserva indivisibile e utilizzate ai sensi della Legge n. 240 del 21.05.1981, sue proroghe e integrazioni.

OPERAZIONI

Art.14) OPERAZIONI
Il consorzio può soltanto compiere le operazioni e svolgere le attività che siano connesse col raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 2; a tal fine potrà avvalersi di una organizzazione all’uopo predisposta e attuata sotto forma di ufficio, che dovrà avere la sua sede presso quella del consorzio.
Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno di regola svolte dal consorzio in nome proprio, ma in nome e per conto di tutti i consorziati, ovvero di quelli fra loro interessati all’operazione, e a seguito di loro specifica richiesta scritta.
Il consorzio garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall’articolo 2615 del Codice Civile.
Comunque nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all’operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell’operazione stessa e alla copertura di ogni rischio a essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo, eventualmente stabilito dal regolamento, circa l’adempimento delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

PENALITÀ

Art.15) PENALITÀ
Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i conseguenti provvedimenti ed eventualmente determinare la misura della penalità.
La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire le misure minime e massime delle penalità, anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze.
In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi e i massimi delle penalità applicabili potranno essere duplicati.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.16) ORGANI DEL CONSORZIO
Gli organi amministrativi del consorzio sono:
1) l’Assemblea generale dei consorziati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.

COSTITUZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art.17) COSTITUZIONE E COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto al voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le eventuali penalità dovute al consorzio.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i consorziati.
Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività, nonché per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute e approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art.18) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno e ogni volta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
La convocazione sarà fatta mediante lettera raccomandata con A.R. inviata ai singoli consorziati, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’invito dovrà contenere l’ordine del giorno, l’indicazione della data e dell’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
La seconda convocazione potrà essere fissata per il medesimo giorno a un’ora successiva.
Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio.
Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall’Assemblea per ogni convocazione.
Ogni consorziato può delegare un altro, che non sia Amministratore nè Revisore e nemmeno dipendente del consorzio, per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.
Ogni consorziato ha diritto a un voto.
Per la regolare costituzione dell’Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.
L’Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee verranno raccolte in verbali, trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei consorziati per visione.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art.19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo, per deliberare sulle modifiche dello statuto del consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge.
Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, almeno la metà più uno di essi.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la convocazione, il diritto di voto e la costituzione vale quanto prescritto per l’Assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri scelti tra i consorziati.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
I membri scaduti possono essere rieletti.
In caso di vacanza provvederà lo stesso Consiglio con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell’Assemblea.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
A parità di voti prevale quello di colui che presiede.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all’Assemblea.
La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

PRESIDENTE

Art.21) PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuita la facoltà:
a) di convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
b) di controllare l’eventuale personale dipendente del consorzio;
c) di rappresentare il consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
d) di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
e) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
f) di accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
g) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.
La firma sociale spetta al Presidente.

SEGRETARIO

Art.22) SEGRETARIO
L’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili e la direzione del consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina le attribuzioni, i poteri e il trattamento economico.

REGOLAMENTO INTERNO

Art.23) REGOLAMENTO INTERNO
Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto consortile potrà essere predisposto apposito regolamento interno, che dovrà essere approvato dall’Assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione o all’esecuzione di questo statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita alla decisione di n. 3 arbitri, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo.
Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità.

RENDICONTO DELLE SPESE

Art.25) RENDICONTO DELLE SPESE
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto delle spese deve essere effettuato a periodi non superiori all’anno solare, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che deve discuterlo e approvarlo.
L’eventuale preventivo delle spese generali dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Art.26) SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
In caso di scioglimento del consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Il patrimonio che residuasse alla fine della liquidazione del Consorzio, dopo il pagamento di tutte le passività, verrà impiegato nei modi che saranno indicati dall’Assemblea.

ALTRE NORME

Art.27) ALTRE NORME
Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme delle leggi vigenti in materia e in particolare le disposizioni del Codice Civile.



Il consorzio C.A.E. è un'associazione senza scopo di lucro e ne fanno parte le imprese artigianeoperanti nel settore dell'impiantistica elettrica in campo civile, industriale e terziario.

Contact Us

via, Torretta,12 - Bergamo(Bg) Cap:24125 P.IVA02748470164 Email:support@cae.it Web:http://www.cae.bg.it/
Cookie | Privacy