Regolamento
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FUNZIONE DEL REGOLAMENTO
Art.1) FUNZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha lo scopo di definire i criteri e le modalità per l’applicazione dello statuto consortile. In particolare si propone di favorire la migliore realizzazione dell’oggetto sociale e di disciplinare i rapporti interni e gli obblighi reciproci fra consorziati.
SORVEGLIANZA DEL CONSORZIO
Art.2) SORVEGLIANZA DEL CONSORZIO
Per effetto della partecipazione al consorzio, ogni impresa consorziata, pur conservando la propria autonomia e le proprie responsabilità tecnica ed amministrativa, è impegnata ad accettare la sorveglianza ed i controlli del consiglio direttivo e/o degli organi da esso preposti, trasmettendo loro i dati e gli elementi che venissero richiesti.
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO
Art.3) AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO
L’amministrazione del consorzio, l’assunzione e l’assegnazione dei lavori, sono di competenza del consiglio direttivo, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all’assemblea.
FINALITA’ DEL CONSORZIO
Art.4) FINALITA’ DEL CONSORZIO
Il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di :
1) Favorire l’aggregazione fra le imprese artigiane della categoria.
2) Gestire i rapporti con i fornitori, conducendo le opportune trattative con lo scopo di ottenere le migliori condizioni d’acquisto per gli associati.
3) Curare la contrattazione e l’acquisizione di lavori anche partecipando a gare d’appalto sia pubbliche che private, ripartendo detti lavori fra le imprese associate come previsto dall’articolo 19 del presente regolamento.
4) Ricercare e/o incrementare le opportunità di lavoro sia in Italia che all’estero anche attraverso proprie iniziative.
5) Organizzare e coordinare gruppi omogenei di aziende consorziate che siano interessate alla certificazione ISO 9000, e comunque a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia di appalti.
6) Instaurare, a beneficio degli associati, rapporti di consulenza con esperti del settore e/o con consulenti di altre discipline professionali.
7) Migliorare la professionalità delle imprese consorziate, organizzando anche in collaborazione con altri, iniziative atte ad informare e/o a formare i titolari delle aziende ed i loro dipendenti.
8) Attuare iniziative tendenti ad ottenere, da parte degli organismi pubblici, delle istituzioni e delle organizzazioni di categoria, un’attenzione adeguata alle problematiche del settore e alle esigenze degli artigiani soci del consorzio.
9) Migliorare le condizioni economiche dei consorziati, prestando, purchè ne esistano le condizioni, fideussioni e garanzie ad istituti di credito o altri enti finanziari, favorendo l’accesso al credito agevolato ordinario anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
10) Istituire ed organizzare servizi a beneficio dei consorziati, quali noleggio di apparecchiature e attrezzature, tramite adeguati investimenti.
11) Acquistare, costruire, vendere immobili, a seconda e in dipendenza delle necessità e delle convenienze del consorzio e/o delle imprese consorziate.
12) Promuovere la pubblicità collettiva, avvalendosi della collaborazione dei media e partecipando a fiere e/o manifestazioni di settore, ed ogni altra iniziativa atta ad affermare l’immagine del consorzio, dotandosi eventualmente, a seguito di delibera assembleare anche di un proprio marchio.
13) Promuovere attività, iniziative e servizi di varia natura atte a tutelare la professionalità ed il lavoro dei propri associati.
14) Garantire l’utenza della professionalità degli associati a seguito della continua formazione e degli appositi controlli.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.5) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal presidente del consorzio e comunque almeno una volta ogni due mesi, per essere informato dal presidente sull’andamento del consorzio, nonché per fare il punto circa le realizzazioni dei programmi consortili e per assumere le decisioni di sua competenza. I verbali del consiglio, scritti sull’apposito libro saranno firmati dal presidente e dal segretario.
Le funzioni di segretario del consiglio direttivo, saranno svolte da un componente del consiglio direttivo, o da altra persona esterna opportunamente delegata dal presidente.
PRESIDENTE
Art.6) PRESIDENTE
1) Al presidente spetta la rappresentanza ufficiale e legale del C.A.E., ad ogni livello ed in ogni occasione, comprese riunioni e manifestazioni diverse ed a qualsiasi scopo. Sarà facoltà del presidente delegare per atti specifici un consigliere.
2) Egli è garante nei confronti degli associati della corretta applicazione dello statuto e del regolamento interno, nel caso specifico nessuno, fatto salvo per gravi motivi, potrà essere delegato.
3) Al presidente spetta l’avallo di ogni operazione finanziaria e di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti, nonché al controllo dell’amministrazione del consorzio, è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e/o privati pagamenti di ogni natura e
4) a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà, previa autorizzazione del consiglio direttivo, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Nell’assenza o impedimento del presidente, tutte le mansioni spettano ad un consigliere delegato all’occorrenza.
5) Il presidente è tenuto a convocare l’assemblea per esaminare il Suo operato e quello del consiglio direttivo, ogni qualvolta gli sia richiesta (a mezzo lettera raccomandata) da almeno un terzo degli associati.
6) Il presidente ha comunque ogni responsabilità derivante dal suo ruolo e/o previste dalle leggi vigenti e/o dallo statuto.
INDENNITA’ E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI
Art.7) INDENNITA’ E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI
Il consiglio direttivo dovrà proporre in occasione della riunione generale per la chiusura dell’esercizio precedente di ogni anno l’indennità di carica a favore del presidente. L’indennità di presenza per ogni riunione del consiglio direttivo ufficialmente convocata da riconoscere a tutti i componenti del consiglio direttivo.
Per questo verrà firmato un foglio presenze e non si avrà diritto ad alcun rimborso nei seguenti casi:
a) Per totale assenza anche se giustificata
b) Per un ritardo di quindici minuti alla riunione del CD, che sarà principiato all’ora stabilita nella convocazione e alla presenza della maggioranza dei componenti il CD stesso.
A tutti i consiglieri saranno riconosciute e rimborsate, a piè di lista, tutte le spese che dovranno incontrare per l’espletamento del loro mandato.
Sarà facoltà del presidente stabilire i modi e i termini per il pagamento delle indennità previste, questo in ottemperanza a quanto previsto dall’ articolo 6 comma 3 del presente regolamento.
STRUTTURA
Art.8) STRUTTURA
1) Il C.A.E. potrà avvalersi di collaboratori e/o di consulenti esterni, per qualsiasi scopo e finalità, opportunamente scelti dal consiglio direttivo, il quale dovrà decidere il tipo di rapporto da instaurare ed il relativo trattamento economico.
2) La diretta responsabilità ed il controllo dei collaboratori dipendenti e dei consulenti spetta al presidente del consorzio, previa regolare procura, egli potrà delegarne il controllo ad altro componente del consiglio direttivo.
AMMISSIONE
Art.9) AMMISSIONE
Sono ammesse a far parte del consorzio, le imprese installatrici di impianti elettrici, siano esse individuali o costituite in forma societaria, in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 6 dello statuto. E comunque non prima che siano in possesso dei seguenti titoli:
a) Documentazione e/o attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico sulle leggi e normative in materia di prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
b) Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante che attesti essere in regola con le disposizioni di legge in materia di prevenzione e di contribuzione assicurativa.
c) Documentazione comprovante l’eventuale iscrizione ad un sindacato di categoria (Confartigianato, CNA ecc.)
d) Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante valida per la durata di anni 5 e da rimandarsi dopo tale scadenza, che attesti non aderisca a società, consorzi o comunque ad organizzazioni di diversa natura che svolgano o che permettano di svolgere attività in concorrenza con il consorzio e che possano ledere le finalità del consorzio e le sue iniziative anche future.
e) Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante che si impegni a mantenere nel tempo lo stato di formazione proprio e del proprio personale partecipando a specifici corsi di formazione organizzati dal consorzio o da altra organizzazione che rilasci attestato o dichiarazione comprovante la partecipazione e il superamento dell’esame finale.
QUOTE E CONTRIBUTI
Art.10) QUOTE E CONTRIBUTI
1) L’impresa ammessa al consorzio, entro cinque giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione, dovrà versare l’importo del contributo al fondo consortile, del sovrapprezzo e del contributo dovuto per le spese generali di cui all’art. 13 dello statuto.
2) Il sovrapprezzo del fondo consortile di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere stabilito dal consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio dell’anno precedente.
3) Ai fabbisogni ordinari del consorzio, si provvederà :
a) Incamerando una percentuale pari all’1% (uno percento), applicata al fatturato globale degli acquisti, praticati dagli associati presso alcuni fra i fornitori convenzionati. Gli importi derivanti, saranno direttamente fatturati dal C.A.E. ai rispettivi fornitori allo scadere del termine di pagamento concordato per gli associati; o con altre modalità decise di volta in volta.
b) Con l’eventuale contributo annuale, in misura uguale per tutti i soci, frazionabile in dodicesimi per gli associati ammessi nel corso dell’anno.
c) Essendo il “ GRUPPO DI ACQUISTO “ una delle attività essenziali all’autofinanziamento del consorzio, di cui al comma “ a “ del presente articolo, gli associati hanno l’obbligo di garantire il suddetto introito, approvvigionandosi il più possibile dai fornitori convenzionati con il C.A.E. e comunque in misura percentuale che potrà essere definita dal consiglio direttivo annualmente sulla base degli acquisti dell’anno precedente; o con altre modalità che il CD riterrà opportunamente applicare.
d) Nel caso la condizione al comma “ c “ del presente articolo, non sia soddisfatta alla chiusura dell’esercizio annuale, il socio, formalmente informato dal consiglio direttivo, potrà versare al consorzio la differenza tra quanto producibile e quanto prodotto, questo per garantirsi la permanenza nel consorzio.
e) È fatto obbligo all’associato che per gravi motivi, si trovasse ad essere impossibilitato a soddisfare la condizione di cui al comma “ c “ del presente articolo, di informare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata il presidente del consorzio, producendo elementi probanti utili al consiglio direttivo, per una eventuale temporanea deroga.
RAPPORTI TRA IMPRESE ASSOCIATE E CONSORZIO
Art.11) RAPPORTI TRA IMPRESE ASSOCIATE E CONSORZIO
I soci consorziati, sono tenuti a fornire al consiglio direttivo qualsiasi dato richiestogli non riservato ed in particolare
– Forza lavoro occupata
– Attrezzature di proprietà
– Volume d’affari dichiarato ai fini I.V.A.
– Dichiarazioni e/o documentazione di cui all’articolo 9 del regolamento
Allo scopo di coordinare e razionalizzare la partecipazione agli appalti e di raccogliere elementi utili al raggiungimento delle finalità del consorzio, di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
FACOLTA’ DEL CONSORZIO
Art.12) FACOLTA’ DEL CONSORZIO
In vista di un appalto, il consiglio direttivo decide se parteciparvi o meno, informando gli associati che, nel caso di una diretta partecipazione alla gara d’appalto da parte del consorzio, sono tenuti ad astenersi dalla gara stessa; questo per evitare inopportune situazioni di esasperata concorrenza fra soci.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO
Art.13) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO
Il consorzio, di regola, partecipa a nome proprio a gare, aste e licitazioni. Si ha come attuata dal consorzio, agli effetti del presente regolamento, anche la partecipazione attraverso una associazione di imprese associate al consorzio.
PARTECIPAZIONE AUTONOMA DELLE IMPRESE ASSOCIATE
Art.14) PARTECIPAZIONE AUTONOMA DELLE IMPRESE ASSOCIATE
Le imprese associate che intendessero partecipare autonomamente ad una gara d’appalto, sono tenute a comunicarlo tempestivamente al consiglio di amministrazione del consorzio, sempre che non vi siano già le condizioni previste dall’articolo 12 del presente regolamento.
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.15) ESECUZIONE DEI LAVORI
Il consiglio direttivo decide l’esecuzione dei lavori assunti dal consorzio, fermo restando che detta esecuzione deve essere assegnata ad una o più imprese associate; nel caso in cui questa disponibilità venga meno, o non vi siano le adeguate competenze, il consiglio direttivo potrà assegnarne l’esecuzione anche ad altre imprese non associate, questo nell’interesse del consorzio stesso.
MODALITA’ PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI APPALTATI
Art.16) MODALITA’ PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI APPALTATI
Il consiglio direttivo, affiderà i lavori appaltati, o parte di essi, ad imprese consorziate, a meno che vi siano le condizioni previste dal precedente articolo, sulla scorta dei seguenti criteri :
1) Idoneità e competenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria ad eseguire i lavori oggetto di assegnazione.
2) Coincidenza o vicinanza della sede dell’impresa al luogo dove verranno eseguiti i lavori.
3) Disponibilità dell’impresa secondo il proprio carico di lavoro.
4) Numero di lavori già assunti a mezzo del consorzio.
5) Condizione di rispetto delle norme statutarie e del regolamento del consorzio.
6) Stato di formazione professionale dell’impresa associata.
LAVORI PER LOTTI
Art.17) LAVORI PER LOTTI
Qualora per la sua natura o entità, o per altre ragioni, si rendesse opportuna la divisione in più lotti di un unico lavoro, il consiglio direttivo del consorzio, individuerà con i criteri di cui all’articolo precedente e previa attenta verifica delle possibilità di reciproca integrazione, le imprese cui assegnare i vari lotti.
CONTROLLI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.18) CONTROLLI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il consulente incaricato dal consiglio direttivo ha la più ampia facoltà di controllare le modalità di esecuzione dei lavori, affidati alle imprese di cui all’articolo 15 del presente regolamento. Ogni impresa aggiudicataria, sarà tenuta a realizzare le opere a perfetta regola d’arte e ad adottare immediatamente gli accorgimenti che fossero resi necessari a questo scopo. Trascorso infruttuosamente il tempo assegnato, Il presidente, convocherà il consiglio direttivo che potrà provvedere ad assegnare ad altra azienda consociata, la diretta gestione dei lavori, allontanando l’impresa inadempiente, alla quale potrà essere inflitto, quale estremo provvedimento l’esclusione dal consorzio e dove opportuno, rivalersi dei danni arrecati o subiti per colpa della stessa. A questo fine il consiglio direttivo potrà trattenere tutto o in parte i corrispettivi dovuti all’impresa.
POTERE SOSTITUTIVO
Art.19) POTERE SOSTITUTIVO
Il consiglio direttivo ha facoltà di surrogare con altro socio l’impresa aggiudicataria di un lavoro, che dimostrasse di non essere in grado di condurlo normalmente a compimento. L’impresa sostituita, non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo fermo restando tutto quanto previsto dal precedente articolo.
PAGAMENTO DEI LAVORI
Art.20) PAGAMENTO DEI LAVORI
Il presidente verserà, non appena li avrà incassati a sua volta, all’impresa aggiudicataria dei lavori, gli importi riscossi per stati di avanzamento dei lavori, revisione e saldi. Eventuali trattenute effettuate dalla stazione appaltante per irregolarità sui lavori, saranno interamente dedotte anche dagli importi rimessi all’impresa assegnataria.
FACOLTA’ DI RIVALSA
Art.21) FACOLTA’ DI RIVALSA
Dagli importi di cui agli articoli precedenti, il presidente, sentito il consiglio direttivo del consorzio, tratterrà le somme eventualmente dovute, dall’impresa, a qualsiasi titolo.
TERMINE E PERIODICITA’ DELLE DEFINIZIONI
Art.22) TERMINE E PERIODICITA’ DELLE DEFINIZIONI
Avvenuto il collaudo dei lavori, si procederà al conguaglio tra le somme anticipate e quelle ritenute dal consorzio, per la completa esatta definizione dei rapporti finanziari tra l’impresa aggiudicataria ed il consorzio stesso. Le ritenute a garanzia potranno essere sostituite da fideussioni bancarie o assicurative.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.23) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualunque controversia, che potesse sorgere fra il consorzio e le imprese consorziate anche in dipendenza dell’applicazione delle disposizioni dello statuto e/o del presente regolamento, sarà competente a giudicare una commissione composta da n. 3 arbitri, da nominarsi in conformità al regolamento della camera arbitrale di Bergamo, come previsto all’articolo 24 dello statuto.
ESCLUSIONE
Art.24) ESCLUSIONE
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio direttivo ha facoltà di escludere il consorziato che:
a) non osserva le disposizioni statutarie e del regolamento;
b) non osserva le deliberazioni del consiglio direttivo, dell’assemblea e/o del presidente;
c) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio o si renda moroso delle quote sottoscritte;
d) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
e) che svolga attività o iniziative in contrasto con l’attività del consorzio, ovvero svolga sleale concorrenza;
f) che per senza alcun giustificato motivo, non produca l’adeguato introito annuale al consorzio di cui all’articolo 10 del regolamento
g) che per tre volte consecutive, nel tempo di adesione al consorzio, rinunci all’assegnazione di lavori e/o appalti;
h) che senza alcuna giustificazione, si renda insolvente per due volte consecutive, nei confronti dei fornitori convenzionati;
i) che non superi l’esame finale degli specifici corsi di formazione organizzati dal consorzio ovvero non si sottoponga e superi test che il consorzio in ogni momento potrà organizzare, avvalendosi anche della collaborazione di consulenti o docenti esterni. Detti test potranno, a discrezione del consiglio direttivo essere estesi ai dipendenti delle varie aziende associate.
TEST
Art.25) TEST
Il consiglio direttivo provvederà entro la fine del mese di novembre di ogni anno all’analisi dei risultati previsti al comma “i” dell’articolo 24 del regolamento.
ENTRATA IN VIGORE
Art.26) ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
DEROGHE
Art.27) DEROGHE
Le imprese già associate all’entrata in vigore del presente regolamento, dovranno provvedere a soddisfare le richieste del consiglio direttivo ovvero del presidente del consorzio, entro il 31 dicembre 2003 per quanto riguarda i commi: “a”, “b”, “c”, “d”, ”e” all’articolo 9 del presente regolamento.